1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Quando tenta la conciliazione della lite, il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia.
Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o di transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei