Art. 23.
(Modifica dell'articolo 185 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Quando tenta la conciliazione della lite, il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia.
      Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o di transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei

 

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fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
      Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
      Quando le parti si sono conciliate si forma un processo verbale della conciliazione conclusa e il giudice dichiara estinto il giudizio. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».